ACQUARICA di Lecce
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   Home > Pro Loco > Statuto

Art.1 - Denominazione e Sede

Viene costituita l'Associazione Turistico Culturale Pro Loco di Acquarica di Lecce.
Essa ha sede in Vernole, alla frazione di Acquarica di Lecce alla via Sciolti n°3.

Art.2 - Competenza territoriale

La suddetta Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge la propria attività nel Comune di Vernole ed in particolare nella Frazione di Acquarica di Lecce.

Art.3 - Finalità

L'Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base e di sostegno tecnico operativo in favore di altri organismi interessati al settore turistico e culturale nel quadro generale e nel rispetto della politica turistica del territorio pugliese attuata dalla Regione.
Per il raggiungimento delle finalità generali l'Associazione svolge le seguenti funzioni:
a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
b) assunzione e promozione di iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica e culturale delle risorse locali;
c) iniziative dirette a richiamare ospiti ed a rendere confortevoli le condizioni di soggiorno;
d) assistenza ed informazione ai turisti;
e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico;
f) iniziative di salvaguardia ambientale, anche in collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia: Comitato Regionale e Comitati Provinciali), organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con l'Assessorato al Turismo;
g) collaborazione con l'Assessorato al Turismo attraverso la comunicazione del programma delle manifestazioni più significative organizzate dalla Pro Loco per l'anno successivo, nonché di quelle organizzate da altri organismi locali, al fine della predisposizione del calendario regionale.

Art.4 - Finanziamento

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
1) le quote sociali, non inferiori alle 50 unità, da versare improrogabilmente entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno;
2) gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, A.P.T., Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
3) eventuali donazioni;
4) gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.

Art.5 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.
Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari.
Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione o all'intera comunità locale.
I nuovi soci iscritti a partire dal mese di febbraio dell'anno in corso partecipano all'attività sociale con esclusione del diritto di voto.
I soci hanno diritto:
1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
2) a frequentare i locali dell'Associazione;
3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

Art.6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.

Art.7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua, risultante dalla ricevuta di versamento effettuato entro il mese di dicembre con diritto o meno di voto di cui all'art. 4.
E' consentita una sola delega.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno nei mesi di febbraio e novembre.
Spetta all'Assemblea deliberare sull'entità della quota sociale annuale, sul conto consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo e programma di attività predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.
Per l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente l'Assemblea deve essere convocata entro il mese di febbraio; per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il mese di novembre.
L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno con avviso che deve pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata.
L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei suoi soci.
Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata.
L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri, di cui sei eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci e dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Associazione quale membro di diritto, o, in caso di impedimento, da un suo delegato.
I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è gratuita.
Viene eletto Presidente colui che nell'elezione del Consiglio di Amministrazione riporta più voti di preferenza. In caso di parità, si procederà al ballottaggio.
Vicepresidente sarà nominato il secondo degli eletti.
Il Tesoriere e il Segretario saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto.
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni al A.P.T. competente e all'Assessorato al Turismo.
Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
Per quanto attiene il delegato del Sindaco, in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio ne informa il Sindaco.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di tre membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.
Spetta, inoltre, al Consiglio l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attività, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.9 - Presidente

Il Presidente è eletto a votazione segreta dall'Assemblea dei soci, come specificato nell'art.8.
La carica è gratuita.
In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci; è assistito dal Segretario.

Art.10 - Segretario - Tesoriere

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Art.11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Essi hanno il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Sono ineleggibili alla scadenza del mandato.

Art.12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Controllo e vigilanza

L'Associazione adegua la propria attività gestionale alla normativa regionale in vigore ed accetta le verifiche e i controlli previsti dalla normativa stessa con particolare riferimento agli artt.10-11 della legge regionale n°27 dell'11-5-90.

Art.14 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione Pro Loco per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del Codice Civile, i bene acquistati dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'Associazione ha sede.

Art.15 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dalla legge regionale n°27 dell'11-5-90.

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